Decreto sicurezza – Novità per i cantieri

A mezzo del D.L. 113/2018 - c.d. Decreto Sicurezza, in vigore dal 5 ottobre 2018 - è stato integrato, ampliandolo, il disposto dell’articolo 99, D.Lgs. 81/2008 in tema di notifica preliminare di inizio lavori su particolari tipologie di cantieri

A mezzo del D.L. 113/2018 - c.d. Decreto Sicurezza, in vigore dal 5 ottobre 2018 - è stato integrato, ampliandolo, il disposto dell’articolo 99, D.Lgs. 81/2008 in tema di notifica preliminare di inizio lavori su particolari tipologie di cantieri temporanei o mobili.

Le casistiche operative interessate dalla norma citata sono le seguenti:

  • cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
  • cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
  • cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

 

Prima della novità in esame, infatti, era previsto, dalla normativa a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che per i cantieri temporanei o mobili, aventi le caratteristiche sopra indicate, il committente ovvero il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori stessi, provvedesse a trasmettere all’Usl e all’Ispettorato Provinciale del Lavoro competenti una specifica notifica preliminare, inserendovi le informazioni previste dall'allegato 12 al D.Lgs. 81/2008 (ossia: indirizzo del cantiere; dati committente; natura dell'opera; responsabile dei lavori; coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera e durante la realizzazione dell'opera; data presunta d'inizio dei lavori in cantiere; durata presunta dei lavori in cantiere; numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere; numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere; identificazione, codice fiscale o partita Iva, delle imprese già selezionate; ammontare complessivo presunto dei lavori).

Con la novità normativa viene previsto che tale “notifica preliminare” vada inviata, oltreché agli enti sopra indicati, anche al Prefetto, essenzialmente per funzioni di pubblica sicurezza.

Tale novità è entrata in vigore dal 5 ottobre 2018.